Negoziazione assistita in materia di famiglia

Negoziazione assistita in materia di famiglia

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1. Cos’è la negoziazione assistita in materia di famiglia

E’ un  modello alternativo al processo previsto dal D.L. n. 132/2014, convertito con L. 162/2014, che consente a due coniugi o genitori di regolare consensualmente:

  • Separazione personale
  • Divorzio
  • Modifica delle condizioni
  • Affidamento e mantenimento dei figli

Finalità: deflazionare il contenzioso, valorizzare il ruolo dell’avvocato, favorire soluzioni consensuali rapide e rispettose degli interessi familiari e dei minori.

 


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2. Quando è possibile utilizzare la negoziazione

 

Tabella sintetica che distingue le ipotesi:

Fattispecie Negoziazione possibile? Autorità competente
Separazione consensuale senza figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti ✅ Sì Solo autorizzazione Procura
Separazione consensuale con figli minori o non autosufficienti ✅ Sì Necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica
Divorzio consensuale ✅ Sì Idem come sopra
Modifica condizioni di separazione/divorzio ✅ Sì Se entrambe le parti sono d’accordo
Questioni patrimoniali tra coniugi o ex coniugi ✅ Sì

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3. Procedura passo-passo

Una guida pratica rivolta agli avvocati (e comprensibile anche ai cittadini) con le fasi principali:

  1. Incontro preliminare con le parti
  2. Redazione dell’accordo da parte degli avvocati
  3. Firma delle parti e trasmissione all’Ufficio del PM (Procura della Repubblica)
  4. Autorizzazione o diniego da parte della Procura
  5. Invio all’Ufficiale di Stato Civile per trascrizione (se previsto)

 

🔍 Tempistiche: Media tra 15 e 45 giorni

Le Linee Guida della Procura della Repubblica di Napoli – Sezione Affari Civili forniscono indicazioni operative per la presentazione e la gestione delle convenzioni di negoziazione assistita in materia familiare, ai sensi del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014.

 


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Linee Guida della Procura di Napoli – Affari Civili

Le Linee Guida delineano le modalità di presentazione delle convenzioni di negoziazione assistita, specificando:

  • Documentazione necessaria: inclusi l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, e la scheda di sintesi dell’accordo.
  • Procedure di deposito: gli atti devono essere presentati in originale presso la segreteria della Sezione Affari Civili della Procura.
  • Ruolo del Pubblico Ministero: il PM verifica la regolarità formale dell’accordo e, in presenza di figli minori o non autosufficienti, valuta l’interesse superiore del minore prima di autorizzare l’accordo.

Per consultare il documento completo delle Linee Guida, è possibile scaricarlo dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Napoli:

📎 Linee Guida della Procura di Napoli – Affari Civili (PDF)

 


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Scheda di Sintesi dell’Accordo

La Scheda di Sintesi è un documento riassuntivo che accompagna l’accordo di negoziazione assistita, evidenziando gli elementi essenziali dell’intesa raggiunta tra le parti.

È disponibile per il download al seguente link:

📎 Scheda di Sintesi dell’Accordo (PDF)

 


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Ulteriori Informazioni

Per dettagli aggiuntivi sulla procedura di negoziazione assistita presso la Procura di Napoli, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale della Procura:

🔗 Negoziazione Assistita – Procura di Napoli

Patrocinio a carico dello Stato e negoziazione assistita

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3888 del 9 febbraio 2023 (Presidente: Alberto Giusti; Relatore: Mauro Criscuolo), ha stabilito che non è previsto il patrocinio a spese dello Stato per la negoziazione assistita in materia familiare, in quanto si tratta di una procedura facoltativa e stragiudiziale, non rientrante nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 115/2002.

 


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Principali motivazioni della decisione

  1. Natura facoltativa della procedura: La negoziazione assistita in materia familiare, disciplinata dall’art. 6 della L. n. 162/2014, è una procedura volontaria, non obbligatoria, e quindi non costituisce una condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia.
  2. Esclusione dal patrocinio a spese dello Stato: Il D.P.R. n. 115/2002 limita il patrocinio a spese dello Stato alle attività giudiziali o a quelle stragiudiziali strettamente connesse a un processo. La negoziazione assistita familiare, essendo una procedura autonoma e non obbligatoria, non rientra in queste categorie.
  3. Discrezionalità del legislatore: La Corte ha sottolineato che l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure stragiudiziali facoltative è una scelta legislativa. La recente riforma (D.Lgs. n. 149/2022) ha previsto tale estensione solo per le procedure obbligatorie, lasciando escluse quelle facoltative come la negoziazione assistita familiare.

 


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Implicazioni per gli avvocati e i cittadini

  • Avvocati: Non possono richiedere la liquidazione dei compensi a carico dello Stato per l’assistenza prestata in una negoziazione assistita familiare, anche se il cliente ha i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato.
  • Cittadini: Devono essere informati che, attualmente, la negoziazione assistita in materia familiare non è coperta dal patrocinio a spese dello Stato e che eventuali spese legali saranno a loro carico.

 


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Riferimenti utili

 


 

Questa ordinanza rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza italiana riguardo al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di negoziazione assistita in materia familiare, sottolineando la necessità di un intervento legislativo per eventuali estensioni future del beneficio

Ultimo aggiornamento

29 Maggio 2025, 16:42

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
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