1. Si comunica che, a seguito degli incontri avvenuti nell’ambito del “Tavolo Cartabia”, istituito tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ed i Magistrati del Tribunale di Napoli, sono state condivise le seguenti considerazioni e modalità operative in relazione all’esecuzione dei pignoramenti presso terzi conseguenti all’attivazione del procedimento ex ar.t 492-bis, c.p.c. tramite ufficiale giudiziario.

Il pignoramento presso terzi che trae origine dall’art. 492-bis c.p.c.  è del tutto diverso dal “classico” pignoramento presso terzi introdotto con citazione e contestuali ingiunzione ed intimazione dell’U.G. Esso trova la sua regolamentazione principalmente nell’ultimo comma del 543 c.p.c., che è ampiamente derogatorio rispetto ai commi precedenti.

In sostanza, il pignoramento è atto dell’ufficiale giudiziario, che lo compie con le forme previste dall’art. 492 bis c.p.c., redigendo un verbale che dovrà contenere sia l’ingiunzione che l’intimazione.

Gli atti vengono poi consegnati al creditore (543, u.c.), che provvede all’iscrizione a ruolo e deposita l’istanza di vendita (cose mobili) o di assegnazione (crediti), su cui il G.E. pronuncia il decreto di fissazione di udienza (543, u.c., ultimo periodo), con l’avvertimento al terzo.

In sostanza, la citazione non c’è più.

Sull’art. 492-bis c.p.c. le questioni non sono nuove, perché non dipendono, in realtà, dalla Riforma Cartabia.

L’attuale settimo comma dell’art. 492 bis c.p.c. corrisponde al vecchio quinto comma della medesima norma. Nonché l’art. 543 ultimo comma disciplina le modalità di iscrizione a ruolo e fissazione udienza

Il procedimento da seguire è esemplificando il seguente:

  • il creditore, ricevuta la consegna del verbale, titolo e precetto notificati dall’ug, deve procedere ad iscrizione a ruolo nel termine di trenta giorni dalla consegna (543 ultimo comma, primo periodo).
  • i creditori titolati devono fare istanza assegnazione (543 ultimo comma secondo periodo).
  • il giudice fissa udienza con decreto da notificarsi a cura del creditore anche con l’avvertimento del secondo comma n. 4 (543 ultimo comma terzo e quarto periodo) L’intimazione a non disporre delle cose o delle somme nei limiti dell’art. art. 546 c.p.c. dovrà invece essere contenuta nel processo verbale che l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio dopo aver effettuato la verifica delle banche dati. Questo perché il settimo comma (e lo stesso il vecchio quinto comma) parla di “verbale, che dovrà contenere… … l’intimazione …“.

Ovviamente questo sistema comporta che non operi il meccanismo del quinto comma 543 introdotto dalla L. 206/2021 (legge delega).  L’avviso di iscrizione a ruolo, quindi, non dev’essere notificato.

Passaggio Descrizione
Contenuto del processo verbale Il processo verbale notificato dall’ufficiale giudiziario deve contenere l’intimazione a non disporre delle somme o cose, come specificato dal settimo comma dell’art. 492-bis c.p.c.
Consegna del verbale, titolo e precetto al creditore L’ufficiale giudiziario consegna al creditore il verbale con l’ingiunzione e l’intimazione, così come previsto dall’art. 492-bis c.p.c.
Iscrizione a ruolo Il creditore deve procedere all’iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla ricezione del verbale (art. 543 ultimo comma, primo periodo).
Istanza di assegnazione da parte dei creditori titolati I creditori titolati devono presentare istanza di assegnazione secondo quanto indicato dall’art. 543 ultimo comma secondo periodo.
Decreto di fissazione di udienza Il giudice emette un decreto che fissa l’udienza, che deve essere notificato dal creditore, includendo l’avvertimento previsto (art. 543 ultimo comma terzo e quarto periodo).
Notifica del decreto e avvertimento al terzo Il decreto di fissazione di udienza deve essere notificato al terzo debitore con l’avviso di non disporre delle somme o cose entro i limiti dell’art. 546 c.p.c.
Altre avvertenze Non è necessaria la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo
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